Aprile 18, 2024

Cosa fare se si investe un cane o qualsiasi altro animale

Il Codice della Strada è stato modificato nel 2010 per prevedere l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso da parte dell'automobilista che investe un animale, sia esso d'affezione (cane, gatto), da reddito (animali che producono reddito per i proprietari) o un animale protetto. La modifica, art. 31 legge 29/Luglio/2010 n. 120, parla chiaro al comma 2, dove si legge che all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 viene aggiunto il comme seguente: "9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

In poche parole, nel caso in cui si dovesse investire un animale, l'automobilista è obbligato a chiamare le forze di polizia (Carabinieri o Polizia di Stato al numero 113), ci si può rivolgere al Corpo Forestale dello Stato (al numero 1515), al servizio veterinario della Asl di competenza, o ad una clinica veterinaria.

Non si deve spostare l'animale se non si hanno competenze per farlo. 

Nel caso in cui l'animale investito muore, occorre chiamare la Polizia che avvertirà il veterinario per certificarne in decesso. In casi particolari potrebbe rendersi necessaria l'autopsia da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza.

 

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COSA SI RISCHIA SE NON SI PRESTA SOCCORSO ALL'ANIMALE INVESTITO - 

Secondo quanto riporta la modifica all'articolo 189 del Codice della Strada, chi non assolve al proprio obbligo rischia una sanzione da 389€ a 1.559€. Come il conducente dell'automobile, anche gli eventuali testimoni rischiano una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma che va dai 78€ ai 311€ nel caso non prestino aiuto all'animale investito. Se il responsabile dell'incidente dovesse darsi alla fuga, i testimoni possono comunicare il numero di targa alle Forze dell'Ordine che prenderanno i provvedimenti adeguati.

 

CHI PAGA I DANNI SE SI INVESTE UN ANIMALE - 

Altra annosa questione è quella riguardante il risarcimento danni, chi deve farsi carico di spese veterinarie ed eventuali danni economici e morali?

Saranno le forze di polizia ad accertare la responsabilità dell'accaduto e a stabilire chi dovrà pagare i danni, automobilista o proprietario nel caso di animali da reddito o d'affezione.

Nel caso in cui l'incidente sia stato procurato da una disattenzione dell'automobilista, sarà questo a doversi fare carico delle spese e dei danni arrecati, se la causa è imputabile al comportamento scorretto del proprietario dell'animale, i danni devono essere risarciti dal proprietario, secondo quanto dispone l'articolo 2052 del Codice Civile, che recita: ."Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall'animale (1), sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051(2)".

Se il proprietario dell'animale, ha stipulato un'assicurazione sui danni arrecati da quest'ultimo verso cose e persone, potrebbe chiedere il risarcimento attraverso la compagnia assicurativa. Si ricorda di fare attenzione alle clausole presenti nel contratto poichè spesso l'assicurazione non copre i danni causati dall'animale per mal gestione da parte de proprietario (cane senza guinzaglio, gatto libero di girare fuori dalla sua proprietà ecc...).

 

(1) La norma si applica tanto nel caso in cui l'animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia.

(2) Circa la natura della responsabilità contemplata dalla norma, accanto a chi vi scorge una responsabilità solo aggravata vi è chi vi vede una responsabilità oggettiva, addossata al proprietario o al custode in quanto tali. La stessa giurisprudenza richiede una prova liberatoria particolarmente gravosa.

 

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