Dicembre 03, 2024

Cosa si rischia se il cane morde il ladro entrato nella nostra proprietà?

Proviamo a fare chiarezza interpretando la norma di diritto penale che regola la legittima difesa (art.52, codice penale modificato con la legge 13-02-2006, n.59), dal momento che non esiste una normativa chiara in materia.

Con l’articolo 52“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”, la legittima difesa doveva essere proporzionata all’offesa messa in atto dal ladro quindi, se ad essere in pericolo fossero stati solo i beni materiali, la difesa contro il ladro non doveva essere troppo offensiva poiché tra il valore dei beni e la vita del ladro, o la sua integrità fisica, sicuramente quest’ultima avrebbe avuto un maggior valore. Nel caso di morte del ladro o gravi lesioni la vittima (padrone di casa) sarebbe stata incriminata per eccesso di legittima difesa. Il problema nasceva dal momento che questa proporzione poteva essere fatta a freddo, durante un processo, il giudice avrebbe dovuto prendere delle decisioni tenendo conto dei fattori emotivi che avrebbero inciso sulla capacità valutativa della vittima. Insomma ogni caso sarebbe stato diverso ed ogni giudice avrebbe potuto applicare la norma secondo il proprio insindacabile giudizio, giudicando la proporzionalità tra offesa e difesa.

E’ anche per questo che la legge viene modificata nel 2006 (modifica all’art. 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio), aggiungendo un comma che recita: “Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

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Con questa modifica possiamo capire che è proporzionata la reazione armata da parte della vittima, sia che si trovi nel proprio domicilio, sia sul luogo di lavoro per difendere i propri o altri beni, o la propria o altrui incolumità, quando non vi è desistenza ma esiste il pericolo di aggressione.

Anche in questo caso sarà sempre il giudice a dover determinare se sussisteva o meno il pericolo e quindi incriminare o meno la vittima per eventuali danni arrecati all’intruso (es. non si può sparare o aggredire il ladro di spalle).

Partendo dal presupposto che viene data una sorta di autorizzazione all’uso delle armi da fuoco per difendersi, potremmo pensare che anche l’uso di cani come difesa può essere ammesso nei limiti della legittima difesa.

Ricordo che non c’è materiale giuridico in merito, tutto sta nell’interpretazione delle leggi esistenti ma non riguardanti nello specifico i cani da guardia. Il magistrato Paolo Sceusa, sul sito canidaguardia.com spiega come, seconda la propria interpretazione, detenere un cane da guardia, e dispiegarlo nel caso di aggressione, dovrebbe essere giustificato e il proprietario dovrebbe essere esentato dalle eventuali responsabilità circa i danni che l’animale potrebbe infliggere al ladro.

Anche nel caso in cui in casa non ci fosse nessuno, l’uso del cane da guardia dovrebbe essere giustificato, poiché chi agisce dopo essersi accertato che in casa non ci sia nessuno, non può escludere che ci sia qualcuno o il rientro improvviso di un membro della famiglia durante l’intrusione.

Per quanto riguarda la desistenza e l’intenzione aggressiva, che legittimano l’uso dell’arma da fuoco, nel caso del cane, saranno gli avvisi e la chiarezza degli stessi esposti fuori dall’abitazione che, una volta ignorati, faranno presumere la determinazione offensiva.

Gli avvisi dovranno essere chiari anche per chi non sa leggere ed essere inequivocabili, in vendita ci sono cartelli con la scritta “attenti al cane” ed il disegno di un cane.

Esposti gli avvisi, chiunque deciderà di entrare in casa senza invito, lo farà a proprio rischio e pericolo.

     

Con questa interpretazione della legge il proprietario di cani da guardia non dovrebbe essere responsabile dei danni causati dall’animale all’interno del proprio territorio nei confronti di chi entri per recare danni fisici o materiali ai proprietari della proprietà privata.

Alla fine sarà sempre il giudice a decidere sull'eccesso di legittima difesa o meno, ma credo che con questa interpretazione della legge qualche via d'uscita potrebbe trovarsi.

Saremo pronti a modificare l’articolo nel momento in cui dovessero essere approvate leggi più chiare in materia.

 

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